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Roma, 11
novembre 2016
Circolare n. 189/2016
Oggetto:
Autotrasporto – Chiarimenti sugli incentivi per investimenti – Nota MIT prot. 0019899 dell’8.11.2016.
Con la Nota indicata in oggetto il Ministero
Infrastrutture e Trasporti ha fornito chiarimenti in merito agli incentivi che
le imprese di autotrasporto possono richiedere a fronte di investimenti
eseguiti a partire dal 16 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto
che ha previsto il regime di aiuto) e fino al termine del 15 aprile 2017.
Gli investimenti in questione riguardano, com’è
noto, veicoli ecologici (di almeno 3,5 tonnellate alimentati a metano, GPL o
elettrici); veicoli Euro 6 pari o superiori a 11,5 tonnellate con contestuale
rottamazione di altro mezzo pari o superiore a 11,5 tonnellate; rimorchi e
semirimorchi per trasporto combinato ferroviario; gruppi di 8 cassamobili con 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. I contributi sono differenziati a seconda
dell’investimento; l’importo massimo erogabile per singola impresa è di 600
mila euro.
Le domande di incentivazione devono essere
presentate in via telematica collegandosi al Portale dell’Automobilista (voce
Incentivi Investimenti Autotrasporto).
La Nota ministeriale ha precisato i seguenti
aspetti:
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L’avvio dell’investimento deve essere comprovato con
un atto giuridicamente impegnativo per chi fa la domanda di agevolazione (quale
il contratto di acquisto, la proposta di acquisto, l’ordinativo, ecc.); il
contratto deve essere datato, sottoscritto dal rappresentante dell’impresa e
recare analiticamente i costi dell’operazione che dovranno trovare
corrispondenza nella fattura; non sono ritenuti validi i preventivi e in
generale gli atti con cui il venditore reclamizza i prodotti.
-
Ai fini della dimostrazione dell’investimento
occorre fornire la prova dell’avvenuta immatricolazione, l’attestazione del
costruttore sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli, le
fatture quietanzate.
-
Nel caso di acquisto di veicoli Euro 6, la
rottamazione del mezzo vecchio deve avvenire dopo il 16 settembre 2016 ed entro
la data di presentazione della domanda di incentivo; inoltre, il soggetto che
rottama e il soggetto che acquista il veicolo deve essere lo stesso (non sono
ammessi soggetti diversi anche se legati da vincoli societari).
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Nel caso di acquisto in leasing occorre produrre la
fattura rilasciata dalla società di leasing, regolarmente quietanzata, ovvero
copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati.
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I contributi agli investimenti non sono cumulabili
con altri incentivi ricevuti per la medesima tipologia d’investimento e per i
medesimi costi ammissibili, quali i contributi della legge Sabatini. Non
sussistono, viceversa, limitazioni per quanto riguarda il cumulo col superammortamento (di cui all’articolo 1 c. 91 della L.
208/2015) che è un regime fiscale generale e quindi non configura un aiuto di
Stato.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.156/2016 |
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Allegati
due: |
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D/t |
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